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L'Italia e' stata condannata al risarcimento del danno per la durata dei processi relativi alle cause di separazione tra coniugi.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la Sentenza 3 dicembre 1998 e 20 gennaio - 18 febbraio 1999 LAINO contro ITALIA, ha dichiarato la violazione dell'articolo 6 par. I della Convenzione e conseguentemente ha condannato lo Stato convenuto al versamento in favore del ricorrente della somma di £ 25 milioni per danno morale e a £ 16.305.440 per spese processuali oltre interessi del 5% sino al saldo.

Con l'indicata pronuncia, la Corte ha finalmente reso giustizia ai tanti coniugi in attesa da anni di una sentenza di separazione e/o divorzio.

La Corte ha fondato il proprio giudizio sul convincimento che un giudizio di separazione che duri nove anni, come quello del caso Laino, ha certamente violato lo spirito e la ratio dell'art. 6 par. I della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che recita: "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale...."

Nell'esigere il rispetto del c.d. "termine ragionevole" la Corte quindi ha posto la propria attenzione sulla circostanza che "la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo XXXXXX al fatto che la giustizia non sia resa con ritardi tali che ne compromettano la credibilita' e l'efficacia" (sentenze Vernillo/ Francia, par. 38; Moreira De Azevedo / Spagna, par 74; Katic Klitsche de la Grange / Italia, par 6, h. Francia, par. 58).

La Corte ha riconosciuto cioe' nei casi che concernono lo status delle persone, l'importanza e delicatezza della controversia che impone una particolare diligenza in considerazione delle eventuali conseguenze che una lentezza eccessiva puo' comportare, in particolare, sul godimento del diritto al rispetto della vita familiare.

La suindicata sentenza e' stata accolta con estremo favore fra gli operatori, ma ancor piu' dai tanti coniugi che intendono concludere l'esperienza matrimoniale, ma si vuole segnalare che se da un lato l'indicata sentenza conforta avvocati e clienti, dall'altro e' con estrema urgenza che occorre ribadire una politica dell'aspetto giudiziario innovativa e velocizzata, pena il prevedibile moltiplicarsi di pronunce siffatte e risarcimenti che l'Italia..... "il contribuente" dovra' pagare.

I diritti del padre del concepito

Sentenza della Corte di Cassazione I sez.civ. n° 11094 05.11.1998

Riproposto il tema dei diritti del padre del concepito.

Risolto con un nulla di fatto.

Il marito richiedeva al Pretore di San Doną del Piave il risarcimento del danno nei confronti della moglie che aveva interrotto la gravidanza senza consultarlo.

Nel ricorso era stata sollevata la violazione della tutela dei diritti della persona e della famiglia prevista dalla Convenzione Europea dei Diritti della persona e della famiglia prevista dalla Convenzione Europea dei Dirtti dell'Uomo, gią recepiti dalla Carta Costituzionale. Appare chiaro che in questa materia i Giudici hanno inteso rimandare al Legislatore la modifica del contrastato art. 5 Legge 194/78 ovvero la sua interpretazione autentica.

Il risarcimento del danno appare un pallidissimo ristoro che non puņ restituire dignitą al genitore maschio almeno sino a quando questi sarą necessario alla procreazione.

Separazione e divorzio

Cassazione civile I sez. n° 788 29.01.1999

Le pensioni di guerra sono leggittimamente suscettibili di valutazione in termini di "disponibilitą di somme" comunque idonee a sopperire alle esigenze di vita del beneficiario, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento nella separazione dei coniugi.

Adozione

Cassazione Civile I sez. n° 1550 23.02.1999

Al fine di valutare lo stato di adottabilitą di un minore non si puņ prescindere dall'analisi della persistenza dello stato di abbandono in cui lo stesso versa, verificando sia la seria volontą dei genitori di prendersi cura del minore sia il concreto pregiudizio per il minore a convivere con questi ultimi, alla luce di eventuali circostanze modificative intervenute nel giudizio di opposizione e di appello.

Filiazione

Cassazione Civile I sez. n° 2315 16.03.1999

In tema di fecondazione assistita eterologa, il marito che ha validamente concordato o comunque manifestato il proprio preventivo consenso alla fecondazione assistita della moglie con seme di donatore ignoto, non ha azione per il disconoscimento della paternitą del bambino concepito e partorito in esito a tale inseminazione.

Reversibilitą della pensione al coniuge divorziato

Corte di Appello di Roma, sez. delle persone e famiglia n° 989 29.03.1999

Il diritto del coniuge divorziato all'attribuzione della pensione di reversibilitą che sarebbe spettata al coniuge superstite, ha la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, essendo devoluti al Giudice soltanto gli accertamenti relativi ai requisiti previsti dalla legge perchč sorga la situazione ritenuta meritevole di tutela.

Mantenimento esclusivo dei figli da parte del coniuge non affidatario

Corte di Appello di Roma, sez. delle persone e famiglia. Sentenza n° 1248 22.04.1999

L'esclusivo mantenimento dei figli da parte del genitore NON affidatario nel periodo in cui lo stesso č autorizzato a tenerli con sč, non esime dal versamento al genitore affidatario dell'assegno mensile, poichč, nella generalitą dei casi, la previsione dell'obbligo in ragione di mesi, costituisce la ripartizione di un importo riferibile all'intero anno, solo con riferimento al quale possono essere commisurate molte delle spese di gestione gravanti sul genitore affidatario.

Assegno divorzile

Corte di Appello di Roma, sez. delle persone e famiglia. Sentenza n° 1538 del 19.05.1999

L'assegno di divorzio ha carattere essenzialmente assistenziale nel senso che l'attribuzione dell'assegno č subordinata alla mancanza di mezzi adeguati (o all'impossibilitą di procurarseli per ragioni oggettive), da parte del beneficiario, a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
 


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