L'Italia e'
stata condannata al risarcimento del danno per la durata dei processi relativi alle cause
di separazione tra coniugi.
La Corte Europea dei diritti dell'uomo, con
la Sentenza 3 dicembre 1998 e 20 gennaio - 18 febbraio 1999 LAINO contro ITALIA, ha
dichiarato la violazione dell'articolo 6 par. I della Convenzione e conseguentemente ha
condannato lo Stato convenuto al versamento in favore del ricorrente della somma di £ 25
milioni per danno morale e a £ 16.305.440 per spese processuali oltre interessi del 5%
sino al saldo.
Con l'indicata pronuncia, la Corte ha
finalmente reso giustizia ai tanti coniugi in attesa da anni di una sentenza di
separazione e/o divorzio.
La Corte ha fondato il proprio giudizio sul
convincimento che un giudizio di separazione che duri nove anni, come quello del caso
Laino, ha certamente violato lo spirito e la ratio dell'art. 6 par. I della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo, che recita: "ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
tribunale indipendente e imparziale...."
Nell'esigere il rispetto del c.d.
"termine ragionevole" la Corte quindi ha posto la propria attenzione sulla
circostanza che "la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo XXXXXX al fatto che la
giustizia non sia resa con ritardi tali che ne compromettano la credibilita' e
l'efficacia" (sentenze Vernillo/ Francia, par. 38; Moreira De Azevedo / Spagna, par
74; Katic Klitsche de la Grange / Italia, par 6, h. Francia, par. 58).
La Corte ha riconosciuto cioe' nei casi che
concernono lo status delle persone, l'importanza e delicatezza della controversia che
impone una particolare diligenza in considerazione delle eventuali conseguenze che una
lentezza eccessiva puo' comportare, in particolare, sul godimento del diritto al rispetto
della vita familiare.
La suindicata sentenza e' stata accolta con
estremo favore fra gli operatori, ma ancor piu' dai tanti coniugi che intendono concludere
l'esperienza matrimoniale, ma si vuole segnalare che se da un lato l'indicata sentenza
conforta avvocati e clienti, dall'altro e' con estrema urgenza che occorre ribadire una
politica dell'aspetto giudiziario innovativa e velocizzata, pena il prevedibile
moltiplicarsi di pronunce siffatte e risarcimenti che l'Italia..... "il
contribuente" dovra' pagare.
I diritti del padre del
concepito
Sentenza della Corte di Cassazione I
sez.civ. n° 11094 05.11.1998
Riproposto il tema dei diritti del padre
del concepito.
Risolto con un nulla di fatto.
Il marito richiedeva al Pretore di San
Doną del Piave il risarcimento del danno nei confronti della moglie che aveva interrotto
la gravidanza senza consultarlo.
Nel ricorso era stata sollevata la
violazione della tutela dei diritti della persona e della famiglia prevista dalla
Convenzione Europea dei Diritti della persona e della famiglia prevista dalla Convenzione
Europea dei Dirtti dell'Uomo, gią recepiti dalla Carta Costituzionale. Appare chiaro che
in questa materia i Giudici hanno inteso rimandare al Legislatore la modifica del
contrastato art. 5 Legge 194/78 ovvero la sua interpretazione autentica.
Il risarcimento del danno appare un
pallidissimo ristoro che non puņ restituire dignitą al genitore maschio almeno sino a
quando questi sarą necessario alla procreazione.
Separazione e divorzio
Cassazione civile I sez. n° 788 29.01.1999
Le pensioni di guerra sono leggittimamente
suscettibili di valutazione in termini di "disponibilitą di somme" comunque
idonee a sopperire alle esigenze di vita del beneficiario, ai fini della determinazione
dell'assegno di mantenimento nella separazione dei coniugi.
Adozione
Cassazione Civile I sez. n° 1550
23.02.1999
Al fine di valutare lo stato di
adottabilitą di un minore non si puņ prescindere dall'analisi della persistenza dello
stato di abbandono in cui lo stesso versa, verificando sia la seria volontą dei genitori
di prendersi cura del minore sia il concreto pregiudizio per il minore a convivere con
questi ultimi, alla luce di eventuali circostanze modificative intervenute nel giudizio di
opposizione e di appello.
Filiazione
Cassazione Civile I sez. n° 2315
16.03.1999
In tema di fecondazione assistita
eterologa, il marito che ha validamente concordato o comunque manifestato il proprio
preventivo consenso alla fecondazione assistita della moglie con seme di donatore ignoto,
non ha azione per il disconoscimento della paternitą del bambino concepito e partorito in
esito a tale inseminazione.
Reversibilitą della pensione
al coniuge divorziato
Corte di Appello di Roma, sez. delle
persone e famiglia n° 989 29.03.1999
Il diritto del coniuge divorziato
all'attribuzione della pensione di reversibilitą che sarebbe spettata al coniuge
superstite, ha la consistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, essendo devoluti al
Giudice soltanto gli accertamenti relativi ai requisiti previsti dalla legge perchč sorga
la situazione ritenuta meritevole di tutela.
Mantenimento esclusivo dei
figli da parte del coniuge non affidatario
Corte di Appello di Roma, sez. delle
persone e famiglia. Sentenza n° 1248 22.04.1999
L'esclusivo mantenimento dei figli da parte
del genitore NON affidatario nel periodo in cui lo stesso č autorizzato a tenerli con
sč, non esime dal versamento al genitore affidatario dell'assegno mensile, poichč, nella
generalitą dei casi, la previsione dell'obbligo in ragione di mesi, costituisce la
ripartizione di un importo riferibile all'intero anno, solo con riferimento al quale
possono essere commisurate molte delle spese di gestione gravanti sul genitore
affidatario.
Assegno divorzile
Corte di Appello di Roma, sez. delle
persone e famiglia. Sentenza n° 1538 del 19.05.1999
L'assegno di divorzio ha carattere
essenzialmente assistenziale nel senso che l'attribuzione dell'assegno č subordinata alla
mancanza di mezzi adeguati (o all'impossibilitą di procurarseli per ragioni oggettive),
da parte del beneficiario, a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio.
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